Il Tribunale
Uffici e Cancellerie
Magistrati
Procura della Repubblica
Uffici del Circondario
Ordine degli Avvocati di Massa
URP
Crisi da Sovraindebitamento
Piano del Consumatore
Proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore
Elenco mediatori familiari
Rinuncia all'eredità
Se il chiamato all'eredità (erede) non intende accettarla, ad esempio perché i debiti del defunto sono superiori ai crediti, egli vi deve rinunciare espressamente. In questo modo egli fa cessare gli effetti verificatisi nei suoi confronti a seguito dell'apertura della successione e rimane, pertanto, completamente estraneo alla stessa, con la conseguenza che nessun creditore potrà rivolgersi a lui per il pagamento dei debiti ereditari, nè egli potrà esercitare alcuna azione ereditaria o acquistare alcun bene facente parte della successione.
La rinuncia all'eredità non può essere sottoposta ad una condizione o ad un termine, né può essere limitata solo ad una parte dell'eredità .
Termini per la presentazione:
- se si è in possesso di beni ereditari: tre mesi dal decesso (art. 458 codice civile)
- se non si è in possesso dei beni ereditari: fino alla prescrizione del diritto (10 anni).
E’ opportuno effettuare la rinuncia prima della presentazione della denuncia di successione o comunque prima di dividere l’eredità.
I creditori del chiamato all'eredità che ritengono di essere danneggiati dalla sua rinuncia possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e per conto del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari, sino alla concorrenza dei loro crediti (art. 2900 cod.civ.).
Normativa di riferimento: artt. 321-374-394-519/527 cc
Dove:
La rinuncia all'eredità può essere ricevuta solo dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (ultimo domicilio del defunto) o da un notaio su tutto il territorio dello Stato.
Fonte: Ministero della Giustizia