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Divorzio congiunto
Il divorzio congiunto è la procedura che consente ai coniugi, già separati da tre anni e che siano d’accordo tra loro, di ottenere lo scioglimento del matrimonio civile o la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso.
I tre anni necessari per poter chiedere il divorzio congiunto decorrono dalla data dell'udienza di comparizione davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale, udienza nella quale i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati.
Per la delicatezza della procedura e per le importanti conseguenze di tipo patrimoniale e personale, in alcuni tribunali è richiesto l’ausilio di un legale
La domanda di divorzio si presenta con ricorso che deve contenere:
- il tribunale che deve pronunciarsi
- le generalità dei coniugi
- l’oggetto della domanda
- l’esposizione degli elementi su cui si fonda la domanda di scioglimento di matrimonio con le relative conclusioni
- l’esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.
Normativa di riferimento: legge 1 dicembre 1970 n. 898, modificata con legge 6 marzo 1987 n. 74
Dove:
L’istanza congiunta di divorzio deve essere sottoscritta da entrambi i coniugi e deve essere presentata al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge.
Nel caso di residenza all'estero di entrambi i coniugi l’istanza si può presentare a qualunque tribunale della Repubblica.
Se uno dei due coniugi si trova in carcere, può sottoscrivere la domanda e il mandato all’avvocato con firma autenticata davanti al direttore del carcere. Il giorno dell’udienza il detenuto dovrà essere tradotto per la comparizione, su sua richiesta.
Fonte: Ministero della Giustizia
Famiglia
- Dichiarazione giudiziale di paternità o maternità
- Divorzio congiunto
- Mantenimento dei figli
- Separazione consensuale
- Separazione giudiziale
- Straniero: ricorso per il ricongiungimento familiare
- Riconoscimento figli naturali
- Figlio minore: atti di straordinaria amministrazione
- Figlio minore: continuare esercizio impresa commerciale