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Glossario

Di seguito sono elencati i significati di alcuni termini utilizzati in ambito giudiziario

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Attività giurisdizionale cautelare

I procedimenti cautelari sono disciplinati dagli articoli 670 e seguenti del codice di procedura civile.
L’azione cautelare ha una funzione strumentale rispetto all’azione di cognizione e all’azione esecutiva e tende ad ottenere un provvedimento del giudice che anticipi gli effetti della sentenza o vincoli i beni del debitore in pendenza del processo di cognizione, il quale richiede, normalmente, tempi lunghi.

Presupposti

Le condizioni per la concessione di provvedimenti cautelari sono:

  • il fumus boni iuris, vale a dire il convincimento del giudice, in base ad un esame sommario, dell’ esistenza del diritto del ricorrente

  • il periculum in mora, cioè il rischio che un ritardo nell’azione civile pregiudichi il soddisfacimento del diritto

La parte che, avvalendosi di un avvocato o di un procuratore legale, ha esperito l’azione cautelare in presenza delle necessarie condizioni, dovrà iniziare, entro un termine tassativo, un ordinario processo di cognizione che accerti effettivamente la fondatezza della pretesa dedotta.

Tribunale di Massa - Piazza De Gasperi, 1 - 54100 - MASSA
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