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Glossario

Di seguito sono elencati i significati di alcuni termini utilizzati in ambito giudiziario

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Azione di classe risarcitoria (c.d. class action)

La class action è un’azione collettiva risarcitoria, disciplinata dall’articolo 140-bis del Codice del consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005).

  • Essa può essere promossa dai consumatori e dagli utenti che abbiano subito un danno derivante dalla lesione di un’identica situazione soggettiva nei confronti della medesima impresa. La legittimazione spetta ai consumatori e utenti, singoli o associati, che possono agire di propria iniziativa, con l’assistenza di un avvocato, o dando mandato ad un’associazione di consumatori o di utenti.

  • Tutte le persone che si trovino nell’analoga situazione di pregiudizio del promotore possono aderire all’azione da lui esercitata senza doversi rivolgere ad un difensore. In tal modo possono beneficiare dei rimedi concessi a chi abbia agito in giudizio avanti al tribunale e sia risultato vittorioso anche tutti i soggetti lesi nei medesimi diritti, i quali, tuttavia, non hanno voluto introdurre la causa per motivi economici o per altre ragioni. La sentenza pronunciata all’esito del giudizio fa però stato nei confronti degli aderenti, anche se sfavorevole.

  • Il danno patito può derivare da responsabilità contrattuale ovvero da responsabilità extracontrattuale per prodotti commerciali difettosi o pericolosi ovvero da comportamenti commerciali sleali o contrari alle norme sulla concorrenza.

  • In caso di accoglimento della domanda, il tribunale liquida le somme dovute o stabilisce un criterio omogeneo di calcolo per la successiva liquidazione. La sentenza diviene esecutiva decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione.

L’azione di classe nei confronti della pubblica amministrazione

Il decreto legislativo n. 198 del 2009, attuativo della riforma Brunetta e pubblicato sulla G.U. del 31 dicembre 2009, introduce nell’ordinamento italiano l’azione collettiva per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi.

  • Singoli cittadini ed associazioni di utenti potranno agire in giudizio avanti ad un giudice amministrativo per contestare violazioni di obblighi contenuti nelle carte di servizi o gli standard di qualità fissati per i concessionari dalle autorità competenti. Inoltre potranno rivendicare la violazione di termini o la mancata emanazione di atti amministrativi di carattere obbligatorio e non aventi contenuto normativo, da emanarsi entro un termine di legge.

  • Il ricorso al giudice amministrativo deve essere preceduto da una diffida all’amministrazione inadempiente a soddisfare entro novanta giorni gli utenti. Se il termine decorre inutilmente, il giudice, prima della sentenza, potrà ordinare all’amministrazione di porre rimedio in tempi ragionevoli alla situazione di inefficienza denunciata.

  • Con la sentenza che accoglie la domanda, il giudice amministrativo ordina alla pubblica amministrazione di porre rimedio alla violazione entro un termine e può anche nominare, in caso di perdurante inottemperanza, un commissario ad acta che si sostituisca all’amministrazione inadempiente.

  • La sentenza sarà pubblicata sul sito del Ministero della pubblica amministrazione, al fine di garantire una maggiore trasparenza dell’operato delle pubbliche amministrazioni, ed inviata altresì alla Corte dei conti e alla Commissione per la valutazione nella P.A., alla quale spetta definire previamente gli standard di qualità organizzativa da rispettare e valutare costantemente le perfomance pubbliche.

Ulteriori riferimenti normativi: Direttiva n.4/2010 della Funzione pubblica sull'attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 20 dicembre 2009 n.198 in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici

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