LE COMUNICAZIONI TELEMATICHE di CANCELLERIA
NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
- Art. 51 (Comunicazioni e notificazioni per via telematica) comma 3, DL 25/6/2008 n. 112;
- Art. 136, ultimo comma, cpc come modificato dalla L.183/2011; Art. 16 del D:M: 22/02/2011 n. 44;
- Art. 7 DPR 13/2/2001 n. 123;
- decreto 30.01.2012 con cui il Direttore Generale del D.O.G. e D.G. per i servizi informativi automatizzati, accertata la funzionalità del sistema di p;sta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, ha decretato l'attivazione, a far data dal 31.01.2012, dell'indirizzo di posta elettronica certificata, anche, degli Uffici Giudiziari del Tribunale civile di Massa e delle Sezioni Distaccate di Carrara e Pontremoli;
- decreto 31.01.2012 con cui il Direttore Generale del D.O.G. e D.G. per i servizi informativi automatizzati,
accertata relativamente alle comunicazioni telematiche, l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche unitamente alla funzionalità di comunicazioni di documenti informatici, ha decretato l'attivazione, presso il Tribunale di Massa e relative sezioni distaccate a far data dal 31.01.2012, a norma dell'art.35 comma l del DM 44/2011, della trasmissione dei documenti informatici relativamente alla comunicazioni telematiche (nota del Ministero della Giustizia- DGSIA, n. 2528 del 31/1/2012);
- l'art.16 comma l, DM 44/2011, dispone che la comunicazione per via telematica dall'ufficio giudiziario ad un
soggetto abilitato esterno, ovvero ai difensori delle parti, avviene mediante invio di un messaggio dall'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario mittente all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario, indicato nel registro generale degli indirizzi elettronici, di cui all'art.?, stesso DM, gestito dal Ministero della Giustizia. Il registro generale degli indirizzi elettronici è costituito mediante i dati -indirizzi di posta elettronica certificata- contenuti negli elenchi riservati di cui all'art.l6 comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n.2, che i professionisti iscritti agli albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, comunicano ai rispettivi ordini o collegi che alimentano l'ANAGRAFICA AVVOCATI TELEMATICI sul registro informatizzato SICID.
CONSEGUE dalla disciplina, come modificata dalla legge 183 del 2011 e DL n. 138 convertito in legge 148/2011, il
GENERALE OBBLIGO DEL DIFENSORE DI INDICARE NEGLI ATTI DI PARTE L'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA COMUNICATO AL PROPRIO ORDINE DEGLI AVVOCATI.
IPOTESI:
- avvocato che ha la PEC registrata su ReGindE che riceve le comunicazioni di cancelleria esclusivamente a mezzo PEC: in caso di mancata consegna della PEC per un disguido nel circuito di consegna per qualunque inconveniente tecnico, la cancelleria provvederà a ritentare la comunicazione oppure utilizza le modalità di cui al punto 2);
- avvocato che non ha una PEC registrata su ReGindE: la comunicazione avviene con le usuali modalità
cartacee a mezzo fax o tramite Unep proprio se nella medesima circoscrizione o domicilio eletto (in assenza di indicazione del domicilio, con deposito in cancelleria).
Si precisa quindi che gli avvocati che hanno comunicato la PEC al proprio Consiglio dell'Ordine che poi ha provveduto alla trasmissione al Ministero della Giustizia dell'albo telematica aggiornato, con le modalità indicate nell'art.16 comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185 ('........ gli albi" {degli avvocati) " riveduti debbono essere comunicati per via telematica, a cura del Consiglio, al Ministero della Giustizia nelle forme previste dalle regole tecnico.operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile") riceveranno le comunicazioni esclusivamente via PEC. Il sistema SICID infatti effettua la corretta consegna della comunicazione via PEC -messaggio archiviato/conservato digitalmente con segnatura temporale dal sistema e stampato in atti cartacei- con il valore legale ad essa attribuito dalle norme indicate. Non è ammissibile infatti che un avvocato che ha la PEC registrata su ReGindE riceva la comunicazione sulla Pec la riceva con modalità cartacea in quanto alle comunicazioni via PEC non si attribuisca il valore legale, perché, in tal caso si opererebbe un ingiustificato doppio binario di comunicazione dispendioso e senza alcuna finalità pratica di efficienza che giustifichi la doppia comunicazione
Di seguito IL FLUSSO di alimentazione del Registro Generale degli Indirizzi Elettronici:
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