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Glossario

Di seguito sono elencati i significati di alcuni termini utilizzati in ambito giudiziario

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LE COMUNICAZIONI TELEMATICHE  di  CANCELLERIA


NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
  • Art.  51  (Comunicazioni e notificazioni per via telematica) comma 3,   DL 25/6/2008 n. 112;

  • Art.  136,  ultimo comma, cpc come modificato dalla L.183/2011; Art. 16 del D:M: 22/02/2011 n. 44;

  • Art. 7 DPR 13/2/2001 n. 123;

  • decreto  30.01.2012 con cui il   Direttore Generale del  D.O.G. e D.G. per  i  servizi  informativi automatizzati, accertata  la  funzionalità  del  sistema di  p;sta  elettronica certificata  del   Ministero della  Giustizia,  ha decretato l'attivazione, a far data dal 31.01.2012,  dell'indirizzo di posta elettronica certificata,  anche, degli Uffici  Giudiziari del Tribunale civile di Massa e delle Sezioni  Distaccate di Carrara e Pontremoli;

  • decreto 31.01.2012  con  cui  il  Direttore  Generale del  D.O.G. e D.G. per  i   servizi  informativi automatizzati,
    accertata   relativamente alle   comunicazioni   telematiche,  l'installazione e  l'idoneità delle   attrezzature informatiche  unitamente  alla   funzionalità  di   comunicazioni    di   documenti   informatici,   ha   decretato l'attivazione, presso il  Tribunale di Massa  e relative sezioni  distaccate a far data dal  31.01.2012, a  norma dell'art.35 comma  l del   DM  44/2011, della   trasmissione  dei   documenti  informatici  relativamente   alla comunicazioni telematiche (nota  del Ministero della Giustizia- DGSIA,  n. 2528 del  31/1/2012);

  • l'art.16  comma l, DM 44/2011, dispone  che  la comunicazione per  via telematica  dall'ufficio giudiziario ad  un
    soggetto  abilitato  esterno,  ovvero   ai   difensori  delle   parti,  avviene    mediante  invio  di   un  messaggio dall'indirizzo   di   posta    elettronica   certificata   dell'ufficio giudiziario mittente   all'indirizzo di   posta elettronica certificata  del  destinatario,  indicato   nel  registro generale degli   indirizzi   elettronici, di  cui all'art.?, stesso DM, gestito dal  Ministero della  Giustizia. Il  registro generale degli  indirizzi  elettronici è costituito  mediante i  dati  -indirizzi di  posta  elettronica certificata- contenuti negli elenchi  riservati di cui all'art.l6 comma 7,  del  decreto-legge 29  novembre  2008, n.185, convertito in legge  28 gennaio  2009,  n.2, che  i   professionisti iscritti agli albi ed elenchi  istituiti con legge dello Stato, comunicano ai rispettivi ordini o collegi che alimentano l'ANAGRAFICA AVVOCATI TELEMATICI sul  registro informatizzato SICID.
CONSEGUE dalla disciplina,  come modificata dalla  legge 183  del  2011 e DL n. 138  convertito in legge 148/2011, il
GENERALE OBBLIGO  DEL DIFENSORE   DI  INDICARE   NEGLI  ATTI   DI  PARTE  L'INDIRIZZO  DI  POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA COMUNICATO AL PROPRIO ORDINE  DEGLI AVVOCATI.
IPOTESI:
  1. avvocato che  ha  la  PEC  registrata su  ReGindE  che  riceve le comunicazioni  di cancelleria esclusivamente a mezzo  PEC:  in caso  di  mancata consegna  della  PEC per  un disguido  nel circuito di consegna   per  qualunque inconveniente tecnico, la cancelleria provvederà a ritentare la comunicazione oppure  utilizza   le modalità di cui al punto  2);

  2. avvocato  che   non  ha  una   PEC   registrata su  ReGindE:  la comunicazione avviene  con  le  usuali  modalità
    cartacee a mezzo fax  o tramite Unep proprio  se nella medesima  circoscrizione o domicilio eletto (in assenza di indicazione del domicilio, con deposito in cancelleria).

Si  precisa quindi    che  gli  avvocati   che   hanno  comunicato   la  PEC al  proprio   Consiglio  dell'Ordine che   poi  ha provveduto alla trasmissione al Ministero della  Giustizia  dell'albo  telematica aggiornato, con le modalità  indicate nell'art.16  comma  7,  del  decreto-legge  29   novembre   2008,  n.185  ('........  gli  albi" {degli  avvocati)  " riveduti debbono  essere comunicati per  via telematica, a cura del  Consiglio, al Ministero della Giustizia  nelle   forme previste dalle regole  tecnico.operative  per  l'uso di strumenti informatici e  telematici nel  processo  civile") riceveranno  le comunicazioni  esclusivamente via PEC. Il sistema SICID infatti effettua  la corretta  consegna della  comunicazione via PEC -messaggio archiviato/conservato   digitalmente con segnatura temporale dal sistema e stampato in atti cartacei- con il  valore  legale ad essa  attribuito dalle  norme indicate. Non è ammissibile infatti che  un avvocato  che  ha la PEC registrata su  ReGindE  riceva    la comunicazione sulla Pec la riceva  con modalità cartacea  in quanto   alle  comunicazioni   via  PEC   non si  attribuisca  il      valore   legale,     perché, in  tal   caso     si opererebbe un  ingiustificato doppio  binario  di  comunicazione dispendioso e senza   alcuna  finalità   pratica  di efficienza che giustifichi la doppia comunicazione
Di seguito IL FLUSSO di alimentazione del Registro Generale degli Indirizzi Elettronici:

Tribunale di Massa - Piazza De Gasperi, 1 - 54100 - MASSA
E-mail: [email protected]

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