salta al contenuto

Glossario

Di seguito sono elencati i significati di alcuni termini utilizzati in ambito giudiziario

Ricerca per lettera:  A   B   C   D   E   F   G   H   I   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   Z 

Costituzione delle parti in giudizio

Nel processo civile, indica l’atto con cui le parti, di norma mediante un difensore, si presentano al giudice esponendo le proprie domande e difese.

La costituzione dell’attore è disciplinata dall’articolo 165 del codice di procedura civile. L’attore, vale a dire colui che promuove il giudizio, notifica dapprima la citazione al convenuto, ma il giudice ancora non conosce l’esistenza della controversia. Occorre, a tal fine, che l’attore, tramite il proprio avvocato o personalmente, entro dieci giorni dalla notifica della citazione al convenuto, depositi in cancelleria la nota di iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo, contenente l'originale della citazione, la procura al difensore (apposta in calce o a margine della citazione medesima), ed i documenti offerti in comunicazione. Nel corso del processo saranno eventualmente inseriti nel fascicolo dell’attore anche le memorie, le comparse conclusionali e le sentenze.

La costituzione del convenuto è prevista dall’articolo 166 del codice di procedura civile. Il convenuto deve costituirsi in giudizio tramite il difensore, o personalmente, ove consentito dalla legge, almeno 20 giorni prima dell'udienza di comparizione, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di risposta, la copia della citazione notificatagli, la procura ed altri documenti che offre in comunicazione.

La mancata costituzione delle parti nei termini di legge comporta l'estinzione del processo per inattività delle parti, e la causa non viene iscritta nel ruolo del tribunale.

Qualora una delle parti si costituisca entro il termine assegnatole, è prevista la possibilità per l'altra parte di costituirsi in seguito fino alla prima udienza, tuttavia il convenuto decade dalla facoltà di proporre eventuali domande riconvenzionali.

La parte che non si costituisce neppure nella prima udienza è dichiarata contumace con ordinanza del giudice istruttore.

Tribunale di Massa - Piazza De Gasperi, 1 - 54100 - MASSA
E-mail: [email protected]

Sito realizzato da Edicom Servizi

CSS Valido! Valid XHTML 1.0 Transitional