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Di seguito sono elencati i significati di alcuni termini utilizzati in ambito giudiziario
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Giudice di pace
A partire dal 1° maggio 1995 il giudice di pace inizia la sua attività in sostituzione del giudice conciliatore il cui ufficio è abolito.
Rispetto al giudice conciliatore ha una competenza in materia civile molto più ampia oltre ad una competenza in materia penale per fatti lievi e che non richiedono accertamenti complessi. Il giudice di pace ha iniziato a svolgere le funzioni di giudice penale a partire dal 1° gennaio 2002.
Il giudice di pace è un magistrato onorario al quale temporaneamente sono assegnate funzioni giurisdizionali. Dura in carica quattro anni e alla scadenza può essere confermato una sola volta.
Al compimento del 75° anno d'età cessa dalle funzioni.
Egli è tenuto ad osservare i doveri previsti per i magistrati ed è soggetto a responsabilità disciplinare.
Il giudice di pace è un magistrato onorario e non di carriera e non ha un rapporto di impiego con lo Stato. Egli percepisce una indennità cumulabile con i trattamenti pensionistici e di quiescenza.
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