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Di seguito sono elencati i significati di alcuni termini utilizzati in ambito giudiziario
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Misure di sicurezza
Sono disciplinate dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.
Le misure di sicurezza si applicano:
- alle persone considerate socialmente pericolose
- in caso di commissione di un reato, o di un reato impossibile ai sensi dell’articolo 49 del codice penale, ovvero in caso di accordo o di istigazione a commettere un reato
- quando si ritiene possano commettere nuovi fatti previsti dalla legge come reato
Tali misure hanno una funzione rieducativa, vale a dire tendono a favorire il reinserimento dell’individuo nel contesto sociale. Hanno una durata indeterminata; la legge fissa il termine minimo di durata e spetta poi al giudice valutare, alla scadenza del periodo, se la persona è ancora socialmente pericolosa.
Le misure di sicurezza possono essere personali e limitare la libertà individuale (detentive e non detentive) oppure possono essere patrimoniali ed incidere soltanto sul patrimonio del soggetto (cauzione di buona condotta e confisca).
Le misure detentive sono:
- l'assegnazione a una colonia agricola o casa di lavoro (per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza)
- il ricovero in una casa di cura e custodia (per i condannati a pena diminuita per infermità psichica o per intossicazione cronica da alcool e sostanze stupefacenti)
- il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (per gli imputati prosciolti per i motivi di cui sopra)
- il ricovero in riformatorio giudiziario per i minori
La Corte costituzionale (sentenza 324/1998) ha dichiarato costituzionalmente illegittima l'applicazione anche ai minori del ricovero in ospedale psichiatrico.
Le misure non detentive sono:
- la libertà vigilata (ad esempio obbligo di avere una stabile attività lavorativa, obbligo di ritirarsi a casa entro una certa ora)
- il divieto di soggiorno (in uno o più comuni ovvero in una o più province)
- il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche
- l'espulsione dello straniero dallo Stato
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