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Glossario

Di seguito sono elencati i significati di alcuni termini utilizzati in ambito giudiziario

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Ordinanza del prefetto

Le violazioni del codice della strada comportano l’applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa.

Entro sessanta giorni dall’accertamento dell’infrazione o dalla notifica del relativo verbale, il trasgressore che non voglia procedere al pagamento può presentare ricorso al prefetto del luogo dell’avvenuta violazione del codice stradale.
Il prefetto può accogliere il ricorso oppure emettere ordinanza di ingiunzione, intimando il pagamento della sanzione.

In alternativa al ricorso al prefetto si può proporre opposizione al giudice di pace.

Riferimenti normativi: decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285

Tribunale di Massa - Piazza De Gasperi, 1 - 54100 - MASSA
E-mail: [email protected]

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