Il Tribunale
Uffici e Cancellerie
Magistrati
Procura della Repubblica
Uffici del Circondario
Ordine degli Avvocati di Massa
URP
Crisi da Sovraindebitamento
Piano del Consumatore
Proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore
Elenco mediatori familiari
Organismi di conciliazione: accreditarsi come ente formatore
Il Responsabile del Registro degli Organismi di conciliazione ha stabilito con Decreto 24 luglio 2006 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 2007 n. 33) i requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall’art. 4, co. 4 lett a, per i conciliatori che non siano:
- magistrati in quiescenza
- professori universitari di ruolo, anche in quiescenza, in materie giuridiche o economiche con anzianità di almeno 15 anni, anche se successivamente cancellati non per motivi disciplinari.
Per accreditarsi, l’organismo (associazione, società o ente) deve presentare domanda in originale che deve contenere:
1. attestazione di impegno a svolgere corsi di formazione per conciliatori, ciascuno per un numero massimo di 30 partecipanti, con le seguenti caratteristiche:
- almeno 32 ore di lezione, di cui non meno di 16 ore di pratica e 4 ore per la valutazione, con i seguenti contenuti minimi: strumenti di risoluzione delle controversie alternativi alla giurisdizione; principi, natura e funzione della conciliazione; esperienze internazionali e principi comunitari; compiti, responsabilità e caratteristiche del conciliatore; rapporti tra conciliatore e Organismi di conciliazione; tecniche di conciliazione; la procedura di conciliazione; rapporti con la tutela contenziosa;
- almeno 8 ore di lezione con i seguenti contenuti minimi: le controversie di cui all'art. 1 d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5; i riti societari di cognizione ordinaria e sommaria;
2. attestazione di disponibilità di strutture e locali idonei a consentire lo svolgimento dei corsi di formazione. Esibire titolo, contratto di proprietà, locazione, comodato ecc. oppure dichiarazione sostitutiva ex art. 47 d.p.r. 445/2000
3. attestazione di disporre di almeno 3 formatori. I formatori, qualunque ne sia il numero, dovranno dimostrare mediante idonea certificazione o ex art. 46 del d.p.r. 445/2000 di :
a) essere in possesso dei requisiti di qualificazione professionale dei conciliatori
b) aver maturato esperienza almeno triennale quali docenti in corsi di formazione nelle materie giuridiche o economiche (da dimostrare con il titolo o dichiarazione sostitutiva )
4. attestazione di impegno a svolgere, a pena di decadenza dell’accreditamento, almeno 90 ore annuali dedicate all’attività di formazione dei conciliatori.
N.B. I formatori non in possesso dei requisiti previsti per i conciliatori dovranno esibire anche il diploma attestante la propria formazione in corsi per conciliatori presso enti accreditati c/o il Ministero della Giustizia .
Normativa di riferimento
DM 23 luglio 2004 n. 222, “Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione nonché di tenuta del registro degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5"
Dove:
Direzione Generale della Giustizia Civile – Ufficio III
Via Arenula, 70
00186 Roma
Fonte: Ministero della Giustizia