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Di seguito sono elencati i significati di alcuni termini utilizzati in ambito giudiziario
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Giusto processoCon la legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2 sono stati inseriti nell’articolo 111 della Costituzione cinque nuovi commi che delineano le garanzie previste dal cosiddetto giusto processo.
Gli ultimi tre commi si riferiscono esclusivamente al processo penale:
Ciò implica che la colpevolezza dell'imputato non possa essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore. La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. Con la legge n. 397 del 7 dicembre 2000 è stata data una prima attuazione al nuovo dettato costituzionale, prevedendo la facoltà del difensore di svolgere indagini difensive, assicurando in tal modo la parità tra accusa e difesa nella fase delle indagini e dell’udienza preliminare. In seguito, il decreto legge 7 gennaio 2000 n. 2, convertito con modifiche nella legge 25 febbraio 2000 n. 35, ha disciplinato i problemi di diritto transitorio relativi ai modi ed ai limiti di applicabilità dei principi costituzionali ai procedimenti in corso. Il legislatore è successivamente intervenuto, con legge n. 63 del 2001, per dare attuazione soltanto alle norme che introducono il contraddittorio nella formazione della prova nell’ambito del processo penale. |