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Mantenimento dei figli
Entrambi i genitori, anche se non sono uniti in matrimonio, hanno l’obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli in proporzione alle loro sostanze.
L’obbligo di mantenimento sussiste anche nei confronti del figlio maggiorenne se ancora non è autosufficiente economicamente.
In caso di inadempimento, chiunque vi ha interesse può chiedere al tribunale di ordinare che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione dei figli.
Se i genitori non hanno mezzi, sono gli ascendenti (nonni) a dover fornire loro i mezzi necessari al mantenimento dei figli. In caso d’inadempimento, quindi, si può chiedere che i nonni vengano condannati a versare ai genitori un assegno di mantenimento per i figli.
Per la presentazione del ricorso è necessaria l’assistenza di un legale.
Normativa di riferimento: art. 148 cc
Dove:
Il ricorso per ottenere che il genitore anche naturale di un figlio minorenne - o anche maggiorenne ma ancora non economicamente autosufficiente - contribuisca al mantenimento del figlio si deve presentare al tribunale del luogo di residenza del convenuto.
Fonte: Ministero della Giustizia
Famiglia
- Dichiarazione giudiziale di paternità o maternità
- Divorzio congiunto
- Mantenimento dei figli
- Separazione consensuale
- Separazione giudiziale
- Straniero: ricorso per il ricongiungimento familiare
- Riconoscimento figli naturali
- Figlio minore: atti di straordinaria amministrazione
- Figlio minore: continuare esercizio impresa commerciale