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Separazione consensuale
È la procedura attraverso la quale marito e moglie, di comune accordo tra loro, decidono di dividersi legalmente concordando le condizioni che regolano la separazione.
È necessario proporre ricorso in carta semplice alla cancelleria del tribunale del luogo di residenza o domicilio di uno dei due ricorrenti.
Al momento del deposito della domanda in cancelleria, i coniugi devono presentarsi insieme per permettere al cancelliere di identificarli sulla base dei documenti d’identità e di provvedere all'autenticazione delle firme.
Nel ricorso i coniugi chiedono di comparire davanti al presidente del tribunale per ottenere il decreto di omologazione della separazione.
I coniugi dovranno entrambi presentarsi nel luogo, giorno e ora indicati nel decreto di fissazione dell’udienza di comparizione davanti al presidente del tribunale.
Per la delicatezza della procedura e per le importanti conseguenze di tipo patrimoniale e personale, in alcuni tribunali è richiesto l’ausilio di un legale
Nella domanda devono essere indicati:
- il tribunale che deve pronunciarsi
- le generalità dei coniugi
- i motivi in base ai quali si chiede la separazione
- se ci sono figli minorenni , le condizioni per l'affidamento e per il mantenimento.
Dopo la presentazione del ricorso i coniugi:
- devono telefonare o prendere personalmente visione in cancelleria del giorno e dell’ora dell’udienza fissata per la comparizione davanti al Presidente del tribunale
- devono presentarsi entrambi nel luogo, giorno e ora indicati nel decreto di fissazione dell’udienza di comparizione
- successivamente all’udienza possono passare in cancelleria per richiedere copia del decreto di omologa della separazione.
Normativa di riferimento: art. 158 cc, art. 711 cpc
Dove:
La domanda di separazione consensuale deve presentarsi altribunaledel luogo di residenza o domicilio di uno dei due ricorrenti
Nel caso di residenza all'estero di entrambi i coniugi l’istanza si può presentare a qualunque tribunale della Repubblica.
Se uno dei due coniugi si trova in carcere, può sottoscrivere la domanda e il mandato all’avvocato con firma autenticata davanti al direttore del carcere. Il giorno dell’udienza il detenuto dovrà essere tradotto per la comparizione, su sua richiesta.
Fonte: Ministero della Giustizia
Famiglia
- Dichiarazione giudiziale di paternità o maternità
- Divorzio congiunto
- Mantenimento dei figli
- Separazione consensuale
- Separazione giudiziale
- Straniero: ricorso per il ricongiungimento familiare
- Riconoscimento figli naturali
- Figlio minore: atti di straordinaria amministrazione
- Figlio minore: continuare esercizio impresa commerciale